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Da: CdT 3.4.09 pag 11

Effetto CSI nei nostri tribunali?

Il dibattimento in aula si sta trasformando in un confronto fra periti

a.d.

Il capo della scientifica e il procuratore Antonio Perugini hanno presentato esperienze ed espresso preoccupazio- ne in occasione di un dibattito a Bellinzona

SCENA DEL CRIMINE Possibile effetto Grissom in aula penale.

Il ruolo dell'esperto in scienze forensi, più comunemente noto come tecnico della polizia scientifica, sta vivendo un periodo di trasformazione. Come è cresciuta - in rapporto all'inchiesta di tipo tradizionale - la sua importanza, anche le esigenze che oggigiorno gli vengono richieste sono radicalmente aumentate. «La prova tecnica ha assunto un ruolo sempre più fondamentale nella ricerca della verità materiale e con essa il perito è diventato un attore indispensabile che si intercala tra il giudice e le parti» ha spiegato il commissario capo Emilio Scossa Baggi, responsabile della Polizia scientifica, intervenuto insieme al procuratore pubblico Antonio Perugini alla conferenza organizzata dalla International police association (IPA) l'altra sera a Bellinzona. Antonio Perugini si è dapprima soffermato sull'influenza della cultura cinematografica e del sistema americano. Basti pensare - ha sottolineato - alla squadra di Grissom nella serie televisiva Csi, nella quale il perito, senza bisogno né di inquirenti né di tribunali, nel corso di due ore risolve qualsiasi caso. La realtà è ben più ardua. I tempi dell'inchiesta sono lunghi e la gestione dei mezzi di prova complicata. Per il magistrato - sovente incapace di «gestire» la parte tecnica e scientifica - è determinante l'accertamento del fatto, stabilita dal perito, che deve «saper vendere il sapere, purché non sia solo fumo». Un'oculata scelta dell'esperto è dunque il miglior contributo alla giustizia e la miglior risposta alle vittime che si possa dare. Perugini si è infine soffermato sulle novità contenute nel nuovo Codice di procedura penale federale (entrata in vigore prevista nel 2010), in particolare la presenza dell'«avvocato della prima ora» ed il diritto delle parti di presenziare all'assunzione delle prove. Emilio Scossa Baggi ha sottolineato l'importanza di garantire una sorta di «certificato di qualità» dell'esperto forense. Nella pratica l'aspetto «formale» diventa essenziale, il confronto in dibattimento fra il procuratore pubblico e l'avvocato difensore si sta gradatamente spostando verso un confronto tra periti. Di qui l'importanza di operare seguendo protocolli ben precisi, che si possono riassumere in tre concetti: legalità (forma), scientificità (sostanza) e completezza (metodo). Tra questi, la gestione della scena del crimine- secondo Baggi - rappresenta l'anello più debole del processo forense. In effetti, è precisamente in questa prima parte legata all'acquisizione degli elementi di prova che risiedono le maggiori difficoltà: innumerevoli sono i casi in cui noti criminali hanno beneficiato di fattori di contaminazione e d'errore. Le difficoltà operative, insieme all'imminente introduzione del nuovo Codice di procedura penale federale e alle garanzie sempre più estese della difesa durante tutto il procedimento - ha concluso Baggi - rappresentano una sfida ma anche un'opportunità di portare la Polizia scientifica - che attualmente assume un ruolo piuttosto «ibrido» - verso un ruolo più profilato, purché la forma non diventi «serva padrona».

 

Da: La regione 3.4.09 pag 23

Lite tra vicini, 47enne se ne esce esente da pena

G.G.

È stato riconosciuto colpevole di vie di fatto e ingiuria, ma è stato esentato da qualsiasi pena. Si è concluso così ieri il processo in Pretura penale a Bellinzona per un 47enne luganese che si era reso protagonista un anno fa, il 21 aprile 2008, di una lite verbale completata da qualche strattone con un vicino di casa 50enne.

L'episodio era stato sanzionato dalla procuratrice pubblica Clarissa Torricelli con un decreto d'accusa che contemplava una condanna di venti aliquote da 140 franchi l'una posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. Una pena contro la quale l'uomo aveva ricorso. E ieri al processo ha ottenuto un giudizio più mite: il 47enne, difeso dall'avvocato Marco Cereghetti, se n'è infatti uscito decisamente meglio, esente da pena, appunto e inoltre s'è visto pure condonare una multa di 400 franchi. La sentenza è stata pronunciata dal giudice della Pretura penale, Marco Kraushaar, che ha valutato come il caso non fosse certamente tragico e come anche il 47enne avesse ottenuto dal vicino di casa un analogo trattamento ma, a differenza di quest'ultimo, decise di non sporgere alcuna denuncia.

 

Da: La regione 3.4.09 pag 8

 

Caso Nef

Condannato il poliziotto ‘talpa'

ATS/RED

Zurigo - Fredi Hafner, l'agente della polizia comunale di Zurigo accusato di violazione del segreto d'ufficio nell'ambito del caso Nef è stato condannato dal Tribunale distrettuale a una pena pecuniaria (90 aliquote giornaliere di 160 franchi ) con la condizionale. L'ex capo dell'esercito Roland Nef ottiene invece una riparazione morale simbolica di un franco, come auspicato dal suo legale. Durante il processo tenutosi il 18 marzo la procuratrice pubblica Judith Vogel aveva chiesto per il 57enne pene pecuniarie più pesanti, mentre la difesa aveva reclamato l'assoluzione. Il legale dell'imputato ha indicato all'Ats che ricorrerà contro la sentenza, pubblicata ieri. L'agente, sostituto capo nella sezione ricerca di persone, ha sempre negato di aver trasmesso alla SonntagsZeitung documenti confidenziali che si trovavano nel sistema di informazione e rielaborazione dei dati della polizia cantonale e comunale zurighese (Polis) e che riguardavano la denuncia penale per coazione inoltrata dall'ex compagna di Nef contro quest'ultimo. Il domenicale aveva pubblicato in luglio due articoli che avevano dato avvio alla vicenda conclusasi con le dimissioni del comandante di corpo da capo dell'esercito. Secondo il giudice numerosi dettagli e una serie di indizi provano che il poliziotto ha messo a disposizione dei giornalisti della SonntagsZeitung i documenti in questione. La colpa dell'imputato «non è lieve» perché ha permesso alla stampa di venire a conoscenza di «dettagli molto intimi» su Nef.

 

Da: La regione, 2.4.09 pag 18

Ex segretario ‘vittima' della Nuova Lugano

Il Tribunale federale bacchetta il Tram: a torto dichiarò irricevibile un ricorso per diniego di giustizia

G.G.
Ora la vicenda torna di competenza del governo

Si ritiene una ‘vittima' del progetto di aggregazione della Nuova Lugano. Lui, per 13 anni segretario comunale di un ex Comune del Luganese (dal 1991 al 2004), poi assorbito come quartiere, venne nominato dal nuovo Municipio cittadino consulente tecnico-economico l'11 marzo 2004.

Ma, deluso dal nuovo posto di lavoro, rassegnò le dimissioni a fine 2005 chiedendo al Municipio di versargli un'indennità di 204'156 franchi, come previsto in caso di ‘perdita dell'impiego a seguito di aggregazioni di Comuni'. Ma l'Esecutivo respinse la richiesta e, l'ex dipendente comunale, difeso dall'avvocato bellinzonese Franco Gianoni (che, nel rispetto della privacy del proprio cliente, non intende fare né il nome del ricorrente, né quello del Comune) ricorse. La sua istanza venne bocciata.

Vicenda conclusa? Nient'affatto. Non pago, l'ex segretario comunale presentò istanza al Consiglio di Stato, che ritenne irricevibile il ricorso. Il Tribunale amministrativo cantonale fece altrettanto. L'ex dipendente comunale si rivolse dunque al Tribunale federale, «adducendo principalmente un diniego di giustizia nella misura in cui il Tribunale amministrativo non ha retrocesso l'incarto al governo».

La conclusione? L'ex dipendente ha ora ottenuto ragione dai giudici di Losanna, i quali hanno ordinato che al ricorrente siano rifondati 2'000 franchi per ripetibili (a spese dello Stato del Canton Ticino) e che la causa sia rinviata al Consiglio di Stato, «affinché si determini nuovamente sulla sua competenza e se del caso statuisca nel merito». E se il governo cantonale dovesse riconfermare la sua incompetenza sulla vertenza dovrà occuparsene il Gran Consiglio.

I giudici del Tribunale federale non sono entrati nel merito della vicenda, vale a dire non si sono determinati sulla richiesta di indennizzo di oltre 200'000 franchi per la presunta perdita d'impiego addotta dall'ex segretario comunale. La massima istanza svizzera ha comunque accertato come il Tribunale amministrativo cantonale ticinese (Tram), cioè la Corte cantonale, abbia compiuto un diniego di giustizia.

Il passaggio saliente della sentenza del Tribunale federale è il seguente: «(...) dopo aver accertato d'ufficio la propria incompetenza - in seguito alla trasmissione degli atti da parte del governo e non su ricorso del ricorrente - la Corte cantonale non poteva semplicemente dichiarare irricevibile il ricorso e limitarsi a rilevare che il gravame era stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, per cui la pronunzia governativa sarebbe cresciuta in giudicato». «In effetti - proseguono i giudici di Losanna - il governo non ha esaminato l'impugnativa, ma accertato soltanto la sua incompetenza, per cui il merito della vertenza, non oggetto di giudizio, non è cresciuto in giudicato. È quindi a ragione che il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un diniego di giustizia per non aver retrocesso d'ufficio l'incarto al Consiglio di Stato». Insomma, affaire à suivre.

 

Da: La regione, 2.4.09 pag 3

‘Il governo risponda per tempo'

Un "richiamo formale" al Consiglio di Stato affinché rispetti i tempi legislativi sulle risposte agli atti parlamentari. Nel concreto, si suggerisce di anticipare le risposte governative all'inizio di seduta del Gran Consiglio e non a tarda ora quando a volte non vi è più l'attenzione dei deputati, né la presenza del quorum.

È quanto chiede la granconsigliera leghista Patrizia Ramsauer in una lettera spedita nei giorni scorsi all'Ufficio presidenziale del parlamento. Troppi, secondo la deputata cantonale della Lega, gli episodi che richiedono un cambiamento di metodo. È capitato anche durante l'ultima seduta del plenum quando la direttrice del Dfe ha risposto ad un atto parlamentare a tarda ora. Il risultato? Mancando il quorum (limite minimo di deputati presenti) non si è potuto chiedere la discussione generale su un'interrogazione relativa al "caso Droz".

 

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