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Da: La regione, 8.9.10 pag 18

Autodifesa brillante, viene prosciolto

SPI

Per difendersi bene non sempre occorre un buon avvocato. È il caso del 38enne della Capriasca che ieri è finito a processo in Pretura penale con le accuse, promosse dal pp Moreno Capella, di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

A mettere nei guai l’uomo è una stima fatta dall’Ufficio fallimenti sui beni depositati dall’imputato per la creazione di una società anonima. La legge prevede una garanzia di 100 mila franchi oppure in beni per l’equivalente. Per dar vita alla propria Sa il 38enne pone sul piatto della bilancia l’inventario di un bar di sua proprietà. Purtroppo per lui, dopo il rovescio della stessa, l’Ufficio fallimenti stima il deposito in appena 8 mila franchi. Da qui l’accusa di avere ingannato il notaio che ha preparato i documenti. Come dimostrare il contrario? Il 38enne fa da sé e decide di risottoporre lo stesso inventario, tolti i prezzi stimati, a una nota ditta di materiale da bar per un’offerta: il responso è 200 mila franchi. La strada scelta dal 38enne si rivela pagante visto che il giudice Siro Quadri lo proscioglie dall’accusa: l’Ufficio fallimenti valuta spesso in modo prudenziale.

 

Giovedì, 9 Settembre 2010

Lettera alla cortese attenzione del Direttore.

Egregio Direttore,

parto ma solo per cronologia dall'ultimo fatto di Rubina, figlia ventenne di un giudice toscano, che proprio oggi ha colpito con un razzo fumogeno il presidente della CISL Bonanni persona di 62 anni che avrebbe potuto lasciarci la vita. Si è parlato di ragazza violenta e movimenti antagonisti, ma non di responsabilità del giudice genitore, nessuno ha paventato o voluto discutere la possibilità di come un giudice possa rappresentare etica e morale di uno stato intero se neppure è in grado di educare una singola cittadina sua figlia.

Si discute spesso di caste e poteri.. ma quella più grande (ultracasta la chiama un recente libro) forse è proprio quella dei giudici; hanno tali immunità che nemmeno il capo dello stato ha; non rispondono dei loro errori professionali (ne risponde l'ordine) al contrario di medici avvocati ecc che sono giustamente condannati se sbagliano; non sono eletti dal popolo ma si eleggono tra loro; non rispettano il principio della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giuridico) per cui nella pratica molti giudici vanno tranquillamente a far politica; altro..

Da: CdT 10.9.10 pag 22

IN CASSAZIONE
Rapina alla Coop L'accusa ha fatto ricorso

È stata impugnata nei giorni scor­si dalla procuratrice pubblica Cla­rissa Torricelli la sentenza emessa alle Assise correzionali di Mendri­sio il 15 luglio al termine del proces­so per la tentata rapina alla Coop di Morbio Inferiore dell'8 ottobre 2009 e una serie di altri reati. Il giudice Claudio Zali ha inflitto 34 mesi e 30 mesi di detenzione a un 54.enne sar­do e a un 23.enne del distretto, rite­nuti gli autori del colpo infine falli­to. Una 43.enne siciliana è invece stata assolta. Contro questo proscio­glimento verte in particolare il ricor­so alla Corte di cassazione e di revi­sione penale.

Da: Mattino della domenica 5.9.10 pag 15

Bellinzona: avrebbe “bruciato” l’arancione

La polizia ha sempre ragione? Può anche sbagliare…

Il signor M.T., conducente di autopostali, è furioso, motivo una multa a suo avviso assolutamente ingiusta beccata all’altezza di un cantiere vicino al cimitero di Bellinzona. Lo scorso 18 marzo 2010 con il suo automezzo (12 metri di lunghezza per un peso di 11 tonnellate), stava arrivando nei pressi di un semaforo. A tre-quattro metri è scattato l’arancione “tempo materiale per fermarmi non ce n’era, frenando bruscamente avrei anzi rischiato l’incolumità dei passeggeri. Poco dopo un blocco di polizia ha fermato il conducente, reo secondo gli agenti di aver passato il rosso: “Ho un testimone oculare che ha visto tutto. Abbiamo varcato la linea quando era ancora arancione, probabilmente la lunghezza del mezzo è stata fatale, ma noi eravamo perfettamente in regola”. Il conducente ha contestato la multa e da Camorino ecco arrivare la… seconda sorpresa: “L’agente di polizia ha riferito una mia dichiarazione che assolutamente non ho fatto, ossia che io non ho tempo di fermarmi a tutti i semafori perché altrimenti non riuscirei a rispettare la mia tabella di marcia. Ma stiamo impazzendo? E poi ancora nel suo rapporto, l’agente ha scritto che, davanti a noi, un’altra vettura era già passata con l’arancione. Noi di macchine non ne abbiamo proprio visto”. Sta di fatto che da 250 la multa – viste le spese di procedura dopo la contestazione – la multa è stata portata a 330 franchi, già pagati. Aspettiamo lumi su una faccenda che ci sembra davvero abbastanza paradossale. Ci chiediamo, è sempre colpa del conducente o ha sempre ragione il poliziotto? A volte anche gli uomini in divisa possono sbagliare… MDD  

 

Da: CdT 27.8.10 pag 7

Coi nuovi Codici difese più efficaci
Il penalista Elio Brunetti: «Validi strumenti a tutela del cittadino»

Le norme sanciranno un importante rafforzamento dei diritti di chi finisce nelle maglie della legge nelle delica­te fasi iniziali del procedimento rendendolo concreto ed efficace, in particolare durante l'arresto provvisorio

 
«Che non sia un festival per i delinquenti»: così si era espresso tempo fa sul nostro giornale l'ex procuratore pubblico Paolo Ber­nasconi parlando dei nuovi Co­dici penali svizzeri, definiti trop­po «buonisti». Il pp Antonio Pe­rugini, invece, in un'altra intervi­sta concessa al CdT, riferendosi sempre alla nuova procedura pe­nale (CPP) federale che entrerà in vigore l'anno prossimo ed al pericolo di infiltrazioni mafiose in Ticino aveva detto, tra l'altro: «Se il nuovo Codice di procedura penale federale, per certi aspet­ti, potrebbe non dico favorire, ma perlomeno rendere meno ardua la penetrazione territoriale di questi fenomeni, credo anche che la nostra tradizione giuridica e culturale e l'accortezza dei nostri Tribunali, abbiano sviluppato sufficienti anticorpi per ricono­scere celermente i casi di garan­zia dei diritti dagli abusi che ta­luni ne vorrebbero attuare». Adesso la parola passa all'avvo­cato Elio Brunetti , penalista.
«Con l'entrata in vigore il 1. gen­naio 2011 del nuovo Codice di procedura penale federale - spie­ga - vi saranno alcune importan­ti implicazioni procedurali a li­vello di apertura del procedimen­to, di svolgimento dell'inchiesta e di chiusura dell'istruzione.
«L'apertura dell'istruzione da par­te del pubblico ministero - conti­nua - sarà, come del resto attual­mente, subordinata all'esistenza di sufficienti indizi di reato emer­genti da informazioni o rapporti di Polizia o denuncia. La decisio­ne preliminare di avvio oppure di archiviazione del procedimento penale dovrà avvenire a condi­zione che gli elementi desumibi­li dagli atti permettano di ipotiz­zare rispettivamente di esclude­re un sospetto di reato. Con il nuovo Codice di procedura pe­nale federale vi è quindi una so­stanziale modifica dell'imposta­zione del processo decisionale nel senso che gli indizi di reato dovranno essere sufficienti dal profilo della configurazione giu­ridica e non fattuale: tuttavia in caso di dubbio l'istruzione dovrà essere aperta. In altri termini, il Pubblico ministero dovrà analiz­zare la possibile configurazione giuridica della notizia di reato e
non tanto la plausibilità dei so­spetti. Lo svolgimento dell'istru­zione è però strutturato confor­memente alla prassi attuale, con raccolta di prove da parte del pubblico ministero e facoltà di delega a suoi collaboratori o di mandato alla Polizia».
Quali le principali novità?

Una delle innovazioni principa­li del nuovo Codice consiste nel­la limitazione delle indagini pre­liminari e pertanto nell'anticipa­zione della fase istruttoria con conseguente modifica della no­zione di imputato, abolendo la distinzione attuale tra accusato e indiziato. Con ciò il nuovo Co­dice anticipa l'esercizio dei dirit­ti connessi alla veste di imputato sin dall'inizio del procedimento. Significativa è l'introduzione del diritto del difensore di presen­ziare a tutti gli interrogatori di Po­lizia dell'imputato e di porre do­mande (cosiddetto «avvocato della prima ora»). La nuova pro­cedura sancisce, inoltre, il diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore in tutte le fasi del procedimento, il diritto di tace­
re e l'obbligo per l'autorità inqui­rente di fornire all'imputato ta­lune informazioni anche duran­te la procedura investigativa di Polizia».
E i diritti della difesa?

«Le nuove norme sanciranno per­tanto un importante rafforzamen­to dei diritti della difesa nelle de­licate fasi iniziali del procedimen­to penale rendendola concreta ed efficace, in particolare anche nel caso dell'arresto provvisorio, la cui durata è limitata al massimo a 24 ore. In proposito, occorre tut­tavia precisare che la Polizia non sarà obbligata a convocare o a in­vitare spontaneamente un avvo­cato, anche qualora fosse a cono­scenza del fatto che questi, nor­malmente, difende l'imputato. Spetterà quindi al difensore, ri­spettivamente all'imputato, far valere tale diritto. In ogni caso, il diritto del difensore di partecipa­re agli interrogatori di Polizia è li­mitato agli interrogatori del suo mandante, mentre non può inve­ce partecipare ad altri interroga­tori come ad esempio quelli del­le persone informate sui fatti o di eventuali coimputati».

Come saranno i colloqui tra indaga­to e difensore?

«Alfine di rafforzare ulteriormen­te la posizione della difesa il nuo­vo Codice garantisce all'imputa­to il diritto di conferire liberamen­
te con il difensore già in stato di arresto provvisorio. Tale misura, strettamente connessa con l'in­terrogatorio, costituisce il corolla­rio necessario del diritto del di­fensore di essere presente già al primo interrogatorio di Polizia. La possibilità di conferire libera­mente tra avvocato difensore e accusato risulta, infatti, funzio­nale all'esercizio dei diritti della difesa ed in particolare di quello di porre domande».

Avvocato, la difesa ha allora acquisi­to davvero numerosi vantaggi rispet­to al passato. È vero?

«La garanzia dell'esercizio dei di­ritti connessi alla veste di impu­tato sin dall'inizio del procedi­mento non va intesa come una possibile fonte di abuso da parte della difesa, ma come l'afferma­zione di un efficace strumento di tutela del cittadino nei confron­ti dell'azione penale condotta dallo Stato».
e.ga

 

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