“Dura lex sed lex”. La legge, come scrivevano duemila anni fa,
è dura, ma è (sempre) legge. Non ci siamo mossi di molto. Il tentativo
del giudice Siro Quadri di strappare un caso di presunta malasanità alla
prescrizione è stato bocciato dalla Corte di Cassazione e revisione
penale.
Come si ricorderà, lo scorso 4 giugno, la Pretura penale di
Bellinzona aveva condannato per lesioni colpose gravi un chirurgo
ortopedico di 52 anni di una clinica del Luganese (la paziente aveva
subìto un danno permanente a un polpaccio dopo l’impianto di una protesi
al ginocchio).
Il giudice aveva aggiornato il processo sul filo della
prescrizione, convocando l’imputato con quattro giorni d’anticipo
sull’usuale termine di 10 giorni.
Ma ora la Cassazione censura tale modo di agire: « Non spetta
al giudice prestarsi ad artifizi procedurali palesemente in urto con le
norme di procedura e con le decisioni di un’autorità superiore di
ricorso, per porre rimedio all’imminenza della prescrizione, determinata
non da ultimo anche dal ritardo (quasi 5 anni) con cui i fatti sono
stati denunciati all’autorità inquirente ».
Ergo la sentenza di condanna inflitta da Quadri è annullata. Va
ricordato che si trattò di un processo contumaciale. L’imputato infatti
non si era presentato in aula: pochi giorni prima la Camera dei ricorsi
penali, alla quale si era rivolto il medico, aveva annullato la
citazione per direttissima emessa dal giudice. « Ed era comunque irregolare, perché non rispettava i preavvisi di legge
», evidenziano i suoi avvocati difensori Fabrizio Ottaviani e Roberto
Macconi, in un comunicato stampa inviato ieri in serata. « Il medico – aggiungono i legali – ha
sempre contestato di aver commesso un qualsiasi errore e la richiesta
di risarcimento per quasi un milione era stata respinta
dall’assicurazione ».
Parallelamente – lo ricordiamo – pure la vittima della complessa
vicenda giudiziaria aveva inoltrato ricorso al Tribunale federale contro
l’annullamento della citazione a processo, da parte della Camera dei
ricorsi penali.
Ma lo scorso agosto il Tf ha ritenuto inammissibile il ricorso, rinviando la questione alle competenti autorità ticinesi a cui «compete stabilire se la pronunzia di un giudizio contumaciale di condanna possa o no estinguere la prescrizione ». Corte di cassazione che ora si è espressa ribaltando l’interpretazione del giudice.