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Da: La regione 9.7.09 pag 1 e 5

Si è chiuso ieri il maxi-processo alla ‘mafia delle sigarette italo-svizzera’

Accuse in cenere

Savino e Virgilio sono colpevoli di sostegno a organizzazioni criminali Gli altri imputati tutti prosciolti. I procuratori federali pensano al ricorso

La squadra del Ministero pubblico della Confederazione

 

Da: La regione 20.6.09 pag 22

Ingannò ma senza astuzia, prosciolto dalla truffa

Usò una carta di credito rubata. Il giudice:le commesse dovevano verificare

G.G.

L'inganno c'è stato, ma non s'è rivelato astuto. Per questo, venendo meno una delle basilari peculiarità giuridiche della truffa, l'imputato è stato prosciolto da questo reato. Ieri un cittadino algerino di 37 anni senza fissa dimora - che da undici anni vive di espedienti (perlopiù illegalità patrimoniali) e da clandestino - s'è visto prosciogliere dal giudice delle Assise correzionali di Lugano Marco Villa dalla principale imputazione che l'ha portato per l'ennesima volta in tribunale. L'uomo lo scorso 19 dicembre - periodo frenetico per la corsa ai regali di Natale - ha utilizzato una carta di credito rubata per alcuni acquisti di articoli ‘lussuosi' - profumi di marca e vestiti per diverse centinaia di franchi - apponendo poi alla cassa la firma contraffatta del titolare sullo scontrino. Per il giudice la truffa però non s'è realizzata perché - ha spiegato al momento della lettura della sentenza - le commesse del negozio avrebbero dovuto verificare l'autenticità della firma cosicché l'inganno avrebbe potuto essere smascherato, ciò che invece non è avvenuto. L'imputato è così stato riconosciuto colpevole ‘unicamente' di appropriazione indebita. Di avviso contrario, invece, la procuratrice pubblica Clarissa Torricelli, che durante la requisitoria aveva chiesto la conferma del reato di truffa: il 37enne vestiva bene, in modo distinto e ha saputo muoversi con agio nella calca natalizia, riuscendo insomma a fare in modo che le commesse non procedessero a controlli approfonditi al momento dell'utilizzo della carta di credito. La difesa, rappresentata dall'avvocatessa Yara Brusa, aveva dal canto suo richiesto il proscioglimento dal reato di truffa, ritenendo appunto che non c'è stato inganno astuto. Il 37enne è comunque stato riconosciuto colpevole di ricettazione di un'altra carta di credito, di entrata e soggiorno illegale in Svizzera e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per aver fatto uso di cocaina. L'imputato, in detenzione preventiva dallo scorso gennaio, è stato condannato a sette mesi di carcere da espiare, che vanno ad aggiungersi ad ulteriori sette mesi inflittigli da altri tribunali svizzeri. Ieri l'uomo ha così collezionato la sua settima condanna, sempre per reati contro il patrimonio, una sua ‘specialità'. Furti - come ha sottolineato la pubblica accusa - compiuti a soli fini voluttuosi, per il puro piacere di soddisfare desideri non certo basilari, come quello di viaggiare in treno rigorosamente in prima classe.

 

Da: CdT 12.6.09 pag 13

Zali, il perché del risarcimento

Le motivazioni della CRP sull'indennità per ingiusto procedimento

Emanuele Gagliardi Giovanni Mariconda

«Le conseguenze della promozione dell'accusa - scrivono i giudici - potevano essere molto rilevanti per la situazione personale del magistrato». L'imputazione venne promossa nell'imminenza del rinnovo delle cariche

MAGISTRATO L'istanza risarcitoria del giudice Zali è stata sostanzialmente accolta per le spese legali e il torto morale. (foto Maffi)

«A Claudio Zali va quindi rifuso l'importo complessivo di franchi 37.672, di cui 32.672 franchi , oltre interessi per le spese legali e franchi 5.000 per torto morale». Così scrive nelle motivazioni della sentenza il presidente della Camera dei ricorsi penali (CRP) Mauro Mini che unitamente ai colleghi Ivano Ranzanici e Andrea Pedroli, ha esaminato la richiesta di risarcimento presentata dal giudice Claudio Zali: istanza inoltrata in merito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto indagato per appropriazione semplice, accusa poi abbandonata dal procuratore pubblico Antonio Perugini, subentrato al procuratore generale Bruno Balestra, ricusato.

Le motivazioni di accoglimento parziale dell'istanza, i giudici non hanno riconosciuto a Zali le spese legali per il procedimento disciplinare a suo carico da parte del Consiglio della magistratura, sono contenute in una quindicina di pagine. La CRP sottolinea che il caso, a causa della sua complessità, della delicatezza della vicenda, nonché della forte mediatizzazione, trattandosi di difesa di magistrato, ha richiesto al legale del giudice un impegno manifestamente considerevole, superiore alla media.

E a questo proposito i giudici scrivono che evidentemente, in considerazione del ruolo pubblico di Claudio Zali, il procedimento ha avuto un'importante eco mediatica e che, nel caso concreto, si deve ammettere una lesione della personalità che ha oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale. Riferendosi, poi, alla denuncia penale all'origine del procedimento che poi interessò pure il giudice, la CRP rammenta che «sembra peraltro essere stata presentata per meri fini civili e di conseguenza per scopi manifestamente estranei al diritto penale...». Nelle motivazioni, la Camera dei ricorsi penali ricorda alcune fasi dell'inchiesta che hanno riguardato Zali: si tratta di atti definiti incisivi. Il magistrato, infatti, è stato lungamente sentito dal procuratore generale (la prima volta dalle 10.20 del mattino dell'11 gennaio 2008 sino alle 19.45). Inoltre, aggiungono i giudici, sono stati ordinati la perquisizione e il sequestro del PC a lui in uso presso il Tribunale penale cantonale. Nell'esaminare le richieste e la giurisprudenza, viene poi precisato dalla CRP che «è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione famigliare e professionale dell'accusato. Le conseguenze della promozione dell'accusa potevano essere molto rilevanti per la situazione personale dell'imputato: l'accusa, promossa infatti nell'imminenza del rinnovo delle cariche, l'avrebbe posto a rischio di una sospensione cautelativa dalle sue funzioni e della conseguente non rielezione quale giudice del Tribunale d'appello; parimenti, l'avrebbe costretto - per due mesi - a lasciare temporaneamente l'incarico che ricopriva presso il Tribunale penale cantonale».

In poche parole, Zali «avrebbe visto seriamente minacciati l'immagine di giudice imparziale e degno di fiducia e rispetto ed il suo futuro professionale». La Camera dei ricorsi penali ricorda ancora la gravità del procedimento penale: rammenta i lunghi interrogatori, la perquisizione e il procedimento condotto in condizioni tali da giustificare la ricusa del procuratore generale.

L'accusa, per la CRP, di per sè non era grave: «Essa tuttavia è stata promossa nei confronti di un giudice del Tribunale d'appello, assegnato al Tribunale penale cantonale, che pertanto svolge il ruolo di presidente delle Corti delle assise criminali o correzionali, ovvero di colui chiamato a giudicare comportamenti lesivi del Codice penale».

 

Da: www.caffe.ch 14.6.09

L'odissea della madre espulsa dalla Svizzera e respinta in patria

"Anche Cuba non mi vuole,
oltre che Berna"


Mauro Spignesi

Dalla Svizzera l'hanno mandata via. E anche a Cuba, il suo Paese, non la vogliono: dopo dieci anni d'assenza per le autorità dell'Avana è ormai una straniera. Risultato: nell'isola può restare soltanto tre mesi, come recita il permesso turistico che le hanno dato all'aeroporto della capitale quando è arrivata. È davvero paradossale la storia di Ayme Garcia Perez, 27 anni, un matrimonio in Ticino e una bimba, di tre anni, nata a Lugano, che ha dovuto lasciare qui dopo che le è stata portata via in seguito ad una decisione della tutoria. "Non sono neppure riuscita a salutarla, non sono neppure riuscita a spiegarle che sarei partita perché qui non mi vogliono", spiega al telefono da Cuba, dove è arrivata qualche giorno fa dopo aver ricevuto il provvedimento dalla Sezione permessi di Bellinzona: "Deve lasciare immediatamente il nostro Paese, termine: primo giugno". La legge federale è la legge. E i funzionari, s'affrettano a spiegare all'amministrazione cantonale, hanno davvero poco spazio di manovra tra le maglie strette delle norme sugli stranieri. Ayme Garcia Perez è arrivata in Ticino molti anni fa dopo il matrimonio con un uomo svizero. Purtroppo durato solo tre anni: troppo poco per ottenere la cittadinanza. Così lei s'è dovuta ricostruire una vita con una bimba che adesso ha tre anni. "Ho cercato un lavoro e ho cominciato a fare la cameriera. Sono andata avanti per sette anni. Ma mi sono infortunata - racconta Ayme - e intanto sono stata licenziata". Non avendo più diritto al permesso di dimora, è andata avanti grazie alle proroghe, che progressivamente si sono esaurite. E neppure i ricorsi hanno tenuto: il 22 aprile scorso è arrivato l'aut-aut. Nel frattempo una perizia ("richiesta dal mio ex marito") ha stabilito che la donna era sotto stress e la bimba le è stata sottratta. Questo è accaduto due mesi fa. Ayme è stata dunque costretta a salire su un aereo diretto a Cuba. Questo nonostante sia incinta, soffra d'asma ("ho mostrato il certificato") e abbia una fastidiosa ernia. "Quando sono sbarcata la polizia mi ha tenuto cinque ore in commissariato: si sono messi in contatto con l'ambasciata, non capivano bene la situazione", racconta la ragazza. Conclusione: tre mesi appena di licenza, "per stare qui da straniera. Chi va via non può tornare, neanche se è nato a Cuba. Neppure se qui ha i genitori, come è il mio caso. Poi, dove andrò: la Svizzera non mi vuole, Cuba nemmeno. Non so che fare". Una storia che trasuda disperazione, dolore: "Non ho mai commesso alcun reato, stavo cercando un lavoro. Inoltre ho un fidanzato svizzero dal quale aspetto appunto un bimbo e abbiamo presentato i documenti per sposarci: ma la documentazione non è completa perché non ho il certificato di domicilio. A questo punto temo possano dirci di no, ormai mi aspetto di tutto".

Da: CdT 5.6.09 pag 22

Affolter: non ci fu truffa

Il titolare di Vivere le lingue prosciolto dopo 9 anni

Mauro Euro

Ieri, davanti alle Correzionali cittadine riunite a Lugano, il processo all'ex organizzatore di soggiorni di studio all'estero: assolto dall'accusa principale, Richard Affolter ha comunque subìto una condanna per reati minori

Si è conclusa solo ieri, davanti alle Assise correzionali di Locarno presiedute dal giudice Claudio Zali, una vicenda che aveva fatto molto discutere una decina di anni fa: quella di Vivere le lingue Sagl, società con sede a Bellinzona (e filiali a Locarno, Lugano, Verbania e Varese) che vendeva soggiorni di studio linguistico all'estero. La ditta, nata alla fine del '98, era presto naufragata nei debiti, lasciando senza prestazioni 48 studenti: giovani che vennero esclusi dalle scuole alle quali si erano iscritti perché i soldi da loro versati erano stati utilizzati per saldare i conti di quelli che erano partiti prima di loro, i quali a loro volta, senza saperlo, avevano pagato per qualcun altro ancora. Una specie di catena di Sant'Antonio, nella quale gli ultimi arrivati si erano ritrovati senza copertura.

Gerente e direttore di Vivere le lingue era il locarnese Richard Affolter, oggi 42.enne, che all'epoca - fra il settembre e l'ottobre del 2000 - si era fatto un mese di carcere preventivo, e che ieri ha dovuto rispondere di ripetuta truffa per complessivi 531 mila franchi e 4 milioni e mezzo di lire. La quasi totalità di questa cifra va ascritta ai fatti appena ricordati; una parte (128 mila franchi) riguarda invece prestazioni di disoccupazione incassate in maniera fraudolenta, con tanto di falsi conteggi salariali creati ad hoc: di qui anche l'accusa di ripetuta falsità in documenti. A completare il quadro, infine, un'appropriazione indebita: 10 mila franchi sottratti a un'altra società, nella quale pure l'imputato operava, per coprire buchi di Vivere le lingue.

Una serie di errori Formatosi come pasticciere, Affolter finisce quasi per caso a lavorare in un ufficio viaggi, e già a vent'anni - senza nessuna formazione commerciale - si mette in proprio: individuata una promettente nicchia di mercato, quella dei soggiorni linguistici, crea la Travel Study Affolter. All'inizio, tutto bene: 20, 25, fino a 30 dipendenti, 6 mila studenti inviati oltre Manica e oltre Atlantico, un fatturato annuo salito fino a 4,5 milioni. Poi, il crollo: troppe spese portano ad accumulare in dieci anni mezzo milione di perdite; e quando la sua banca gli chiede di rimborsare una parte dei prestiti concessi, è il fallimento.

Siamo nel gennaio del '99. Da un paio di mesi, però, Affolter ha già individuato la strada del rilancio: con due colleghi, alla fine del '98, ha creato Vivere le lingue. L'idea è quella di avere un ufficio di vendita a Bellinzona e di aprire delle filiali in franchising. Durerà poco (le prime denunce giungono già nell'agosto '99, il fallimento seguirà nel 2001), sia per la scarsa affidabilità delle persone che rilevano le filiali ticinesi, sia per altre scelte sbagliate: «Ho fatto una serie di errori, tantissimi», ha ammesso in aula l'imputato. Errori da cui derivano grossi problemi di liquidità, col risultato di dover utilizzare i soldi di un cliente per colmare i buchi del cliente precedente.

Semplice fallimento civile L'accusa, sostenuta dal p.p. Giuseppe Muschietti (che però ha ereditato un incarto non suo) imputava ad Affolter sostanzialmente due cose: l'aver taciuto ai clienti che la situazione societaria era critica, e il fatto di utilizzare i soldi di Tizio non per Tizio ma per coprire le spese di altri. «Ma esiste questo obbligo giuridico?», ha obiettato il giudice Zali. «E in che misura tacere questa circostanza configura un inganno astuto?». E ancora: «Una società è tenuta a rivelare la sua precaria situazione finanziaria?». Conclusione: «A mente mia questo è semplicemente un fallimento civile», che non meritava nemmeno l'incarcerazione preventiva subíta da Affolter nel 2000.

Una visione civile, e non penale, che il giudice ha mantenuto fino alla fine. A favore dell'imputato hanno poi giocato alcune circostanze ben evidenziate dal suo difensore, l'avv. Ignazio Maria Clemente di Muralto. Ne citiamo solo tre. Primo, il fatto che sì, tanti studenti sono stati danneggiati, ma in realtà le scuole non potevano rimandarli a casa: dovevano tenerli in classe, e rivalersi invece su chi li aveva lasciati scoperti. Secondo, l'enorme distanza dai fatti: anni e anni di attesa che l'imputato ha vissuto con una «sofferenza quotidiana». Terzo, Affolter si è rimesso a lavorare (ha creato dei software e organizza eventi) per rimborsare i creditori: 50, 100 franchi alla volta, man mano che entrano. Finora ha restituito 46 mila franchi, e intende continuare. Insomma, a differenza di tanti altri, non si è nascosto dietro la sua società, ma ha deciso di «rimborsare personalmente debiti che non sono suoi: un caso più unico che raro!».

Prevale la linea della difesa Di qui la proposta di una condanna al pagamento di non più di 60 aliquote giornaliere di 80 franchi, sospese (l'accusa ne aveva chieste 270). Sulla stessa linea la Corte: «è deprecabile», ha detto Zali, «quanto successo agli studenti, ma questi restano dei creditori, e non delle vittime di reati penali». E questo perché «il reato ipotizzato di truffa non sussiste». L'imputato è stato però giudicato colpevole di ripetuta falsità in documenti e di appropriazione indebita. Di qui una pena che il giudice stesso ha definito «poco più che simbolica»: 90 aliquote, sospese per due anni.

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