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Da: CdT, 29.08.08, pag 16

<>Caso Zali, il giudice per 2 ore da Perugini


 Il magistrato del Tribunale penale cantonale interroga­to ieri dal procuratore nell'inchiesta per appropriazione semplice. Si prospetta una decisione in tempi rapidi

  Il giudice del Tribunale pena­le cantonale Claudio Zali ieri mat­tina, assistito dal suo difensore avvocato John Noseda, è stato in­terrogato dal procuratore pubbli­co Antonio Perugini nell'ambito dell'inchiesta che lo vede inda­gato per appropriazione sempli­ce. Perugini, ricordiamo, è suben­trato al procuratore generale Bru­no Balestra che aveva avviato l'in­chiesta. Il PG era uscito di scena in seguito ad una decisione della Camera dei ricorsi penali (CRP), presidente Mauro Mini, che ave­va accolto un ricorso presentato da Zali (che ne aveva chiesto la ricusa). L'interrogatorio è durato un paio di ore e probabilmente non sarà seguito da altre audizio­ni del giudice Zali. Il procurato­re pubblico Antonio Perugini ha focalizzato quelli che secondo lui sono i punti principali della vi­cenda: argomenti che una volta chiariti gli permetteranno di sti­lare la sua decisione. Da quanto si può dedurre, i tempi tecnici per la soluzione della vicenda do­vrebbero essere relativamente ra­pidi. Il procuratore pubblico Pe­rugini, decidendo sul caso, dovrà in pratica stabilire quale sia sta­to il ruolo del giudice Zali in una vicenda che interessa il diritto pe­nale minore. Tutto era cominciato all'inizio del 2006 quando il magistrato era stato interpellato da un'amica, proprietaria di un esercizio pub­blico del Luganese. La donna gli aveva chiesto consiglio nell'am­bito di una vertenza con la pre­cedente gerente. La vicenda era poi sfociata in un'inchiesta pe­nale condotta dal procuratore pubblico Arturo Garzoni. Della posizione di Zali si era invece oc­cupato il PG:l'alto magistrato do­po alcuni lunghi interrogatori, aveva deciso la promozione del­l'accusa. Dal canto suo il giudice ha sempre respinto le accuse contestategli.

Da: CdT, 25.08.08, pag 9

<>Giustizia, nuovi oneri in arrivo
Con l'entrata in vigore della futura procedura penale federale


 Il procuratore generale Bruno Balestra: «I cambiamenti generano spesso insicurezza e a molti possono fare un po' paura, ma occorre essere realisti ed accettare la leg­ge voluta dal Legislatore». Necessario adeguare le forze

 L' INTERVISTA
 ''

  Il mondo della giustizia pena­le ticinese (magistrati, procura­tori pubblici, avvocati, poliziot­ti, agenti di custodia) guarda con interesse, curiosità e qualche pre­occupazione all'entrata in vigo­re della nuova procedura pena­le federale, attesa per l'inizio del 2010, anche se ci sono voci di uno slittamento al 2011.
  Le novità sono parecchie e toc­cheranno oltre che il Ministero, più o meno diret­tamente, tutti co­loro che quoti­dianamente si occupano, con ruoli diversi, dei cittadini che in­frangono la legge nel campo pena­le. Quattrocento­cinquantasette gli articoli (un centinaio in più rispetto alla pre­cedente) cambie­ranno in parte la vecchia procedu­ra, consentendo nel contempo ai Cantoni svizze­ri di «parlare un'unica lingua», a differenza del passato.
 Parola al PG
 Bruno Balestra,
procuratore ge­nerale ticinese, si sta preparan­do con i suoi colleghi del Mini­stero pubblico e degli altri Canto­ni. Anche se il Canton Ticino, sot­tolinea il PG, rispetto ad altri, sa­rà toccato, in modo minore, da questi mutamenti, considerato che l'abolizione della figura del giudice istruttore è sopravvenu­ta già da anni nella giustizia pe­nale ticinese. Le innovazioni procedurali e or­ganizzative in arrivo sono co­munque parecchie ed è diffici­le, per il PG, stabilire a priori in quale misura incideranno sul­lo svolgimento delle inchieste e dei processi. Una cosa è cer­ta, sottolinea: i tempi delle in­chieste si allungheranno, come pure lo svolgimento dei dibat­timenti in aula (infatti i proces­si saranno suddivisi in diverse fasi, senza obbligo di continui­tà ininterrotta).
 Polizia, più autonomia
 L'arrivo della futura procedura penale federale comporterà una serie di ulteriori competenze per Polizia e Magistratura. Il ruolo della Polizia, per esempio, sarà elevato a quello di prima autori­tà giudiziaria, con tutta una se­rie di compiti autonomi. Ad esempio per quanto riguarderà il fermo di una persona, gli agen­ti dovranno tradurre la persona entro le 24oredi­nanzi al Ministe­ro pubblico per un immediato in­terrogatorio da parte del PP. I procuratori, oltre alle inchieste ed alle presenze in aula per sostene­re l'accusa nei di­versi procedi­menti, dovranno occuparsi delle udienze di conci­liazione che at­tualmente sono delegate ai giudi­ci
 (fotogonnella) di pace.
 Un nuovo giudice
 Il giudice dei provvedimenti co­ercitivi (nuova figura introdotta dalla procedura penale federa­le) sarà il responsabile delle de­cisioni più invasive ed incisive della sfera privata: come ad esempio l'arresto o la sorveglian­za delle conversazioni telefoni­che, eccetera. Per bilanciare il potere del Ministero pubblico, resterà inoltre la Camera dei ri­corsi penali che assumera nuove competenze attualmente attri­buite al Giudice dell'arresto.
 L'avvocato della prima ora
 L'arrivo della nuova procedura penale federale coinciderà con l'arrivo dell'avvocato della prima ora, ricorda il PG Balestra, auto­rizzato a partecipare già in poli­zia al primo interrogatorio della persona indagata; novità che rap­presenta un'indubbia ulteriore garanzia a favore dell'accusato .
  I decreti di accusa, una volta en­trata in funzione la futura proce­dura, potranno essere estesi a proposte di pena sino a 6 mesi (attualmente è possibile sino a tre mesi). L'allestimento degli stessi sarà ammissibile solo in casi pa­cifici (ad es. rei confessi); in caso di contestazioni invece, le prati­che rischieranno di allungarsi in modo considerevole perché il Mi­nistero pubblico sarà nuovamen­te investito della relativa opposi­zione e dovrà poi decidere se ab­bandonare il procedimento, mantenere il decreto (con rischio di ulteriore opposizione) o rin­viare a giudizio l'accusato.
 Procuratore, che cosa significherà l'arrivo del giudizio d' Appello? In pra­tica ogni processo davanti alle Cor­rezionali o alle Criminali potrà esse­re rifatto ex novo, davanti ad un'altra Corte con la ricostruzione dei fatti co­me nel primo grado: ciò cosa compor­terà?
 «Più lavoro certamente per tutti gli addetti. Con l'introduzione dell' Appello penale e della neces­saria omonima Corte, gli oneri di giudici, procuratori, avvocati po­tranno essere raddoppiati».
 Occorre essere realisti
 I cambiamenti generano spesso insicurezza e a molti possono far un po' paura, aggiunge il PG, se­condo il quale « occorre esser rea­listi ed accettare che questa è la legge che ha voluto il Legislatore e che l'obiettivo che si vuole rag­giungere con l'unificazione del­la procedura a livello nazionale é positivo. Avremo, infatti, una pa­rità di trattamento procedurale in tutta la Svizzera, a vantaggio sia dei cittadini, sia delle autorità inquirenti che meglio potranno collaborare nella lotta contro la delinquenza.
  La riforma in arrivo, sottolinea ancora Balestra, è tuttavia impor­tante: «esige lavoro, coordina­mento a livello nazionale fra tut­ti i cantoni, formazione, organiz­zazione interna e con la Polizia Il tutto non perdendo mai di vista gli impegni quotidiani, le prati­che aperte e che attendono di es­sere concluse».
 Trasferte pesanti per i PP
 Il procuratore generale accenna quindi alle oggettive difficoltà dei suoi colleghi in relazione alle tra­sferte quotidiane al carcere giu­diziario della Farera che rischia­no di aumentare con la nuova legge. Lo spostamento costante rappresenta un'indubbia perdi­ta di tempo; spesso ci si trova in colonne di traffico (che aumen­teranno dopo l'apertura della gal­leria Vezia/Cornaredo) a detri­mento del lavoro reale.
  Questo lavoro è da anni in co­stante crescita, sia per le maggio­ri segnalazioni, sia per numerose continue modifiche legislative. Già oggi l' Ufficio, nonostante l'impegno che si concretizza in un costante aumento di produ­zione, non può tenere il passo con le entrate. La crescita di one­ri determinata dalle nuove nor­me procedurali è certa, anche se difficilmente quantificabile, poi­ché dipenderà dall'uso che ver­rà fatto delle nuove garanzie. Se non si potranno avere tempesti­vamente le sufficienti risorse per l'organizzazione ed applicazione delle leggi, sia a livello di Mini­stero come pure di Polizia, un ac­cumulo di pesanti ritardi sarà inevitabile, per il PG.
 La logistica del Palazzo
 Il problema della logistica del Mi­nistero pubblico, della ottimiz­zazione degli spazi del palazzo di giustizia di Lugano ha la sua importanza. La ristrutturazione dello stabile che giace ormai da svariati anni incide inevitabil­mente sull ‘organizzazione e qua­lità del lavoro nonostante l'im­pegno spesso misconosciuto di chi vi opera in prima persona: magistrati e funzionari, quindi del servizio.
 Emanuele Gagliardi




 




LOGISTICA Anche la ristrutturazione del palazzo di giustizia avrà un importante ruolo.
 BALESTRA
Ci stiamo prepa­rando.
 (foto Cd T)

Da: CdT, 28.08.08, pag 14

<>Il pp Antonio Perugini sul «botellón» in Città: «Negativo e diseducativo»


 Il magistrato, che presiede fra l'altro il Gruppo di lavoro contro la violenza giovanile, mette in guardia sul livello di responsabilità civile e amministrativa che si assume l'autorità locale nel permettere simili manifestazioni

  «È sconsolante constatare que­sto degrado del livello di cultura giovanile. Vorrei anche richiama­re l'­attenzione sull'elevata respon­sabilità, sia civile sia amministra­tiva, che l'ente pubblico si assume nel tollerare o ancor peggio auto­rizzare eventi simili». Non usa mezzi termini il procuratore pub­blico Antonio Perugini, respon­sabile del Gruppo di lavoro con­tro la violenza giovanile, che ha espresso ieri al Cd T un parere sul­la prevista «bevuta collettiva» (o «botellón» come viene definita) che dovrebbe tenersi il 20 settem­bre in piazza del Sole a Bellinzo­na. Esprimendosi a titolo perso­nale, Perugini ha rilevato che «al di là degli aspetti prettamente le­gati all'autorizzazione di una si­mile manifestazione, è triste do­ver constatare che della gioventù non possa trovare un pretesto più serio e meno insano per ritrovar­si in un momento di aggregazio­ne ricreativa. Inoltre ritengo un evento simile estremamente ne­gativo e diseducativo soprattutto per i più giovani, tenuto conto che spendiamo milioni ogni anno in campagne di prevenzione contro l'alcolismo e in cure sanitarie le­gate alla stessa causa. È quindi pa­radossale che da un lato si spen­da per prevenire e che dall'altro si consentano eventi simili che so­no dannosi per la salute, per l'or­dine pubblico, e per una cultura che sia improntata a ben altri va­lori. L'appello indiscriminato coin­volgerà inevitabilmente anche molti minorenni con l'unico sco­po di sbronzarsi ». Perugini ha con­cluso sottolineando che «occorre prendere atto del fatto che c'è in ballo questa cosa e dichiararsi a favore oppure contrari alla mani­festazione se si tratta di un even­to ritenuto a rischio, poiché il Mu­nicipio è responsabile dell'ordine pubblico». Di simili manifestazio­ni si occupa pure il Gruppo pre­sieduto da Perugini, che formule­rà a breve termine nuove propo­ste.
 (civi)

Da: La regione, 28.08.08, pag 5

<>Eternit


Il Tf: denunce da archiviare per prescrizione

Losanna - Il procedimento per omicidio colposo promosso con­tro i fratelli Schmidheiny in se­guito alle denunce delle vittime dell'amianto è stato archiviato dal Tribunale federale (Tf). L'al­ta Corte ha respinto il ricorso dei parenti di persone morte di cancro dopo aver lavorato nella fabbrica Eternit di Niederur­nen (Glarona). I ricorrenti con­testavano la decisione della ma­gistratura glaronese di archivia­re le loro denunce.
Il Tribunale federale conferma invece il punto di vista dei giudi­ci cantonali, secondo cui i fatti, risalenti agli anni Sessanta-No­vanta, sono ormai prescritti. La prescrizione - rammenta la Cor­te di Losanna - incomincia con l'atto punibile e non quando in­terviene il danno. Dato che la produzione di amianto è stata fermata nel 1994, i fatti erano ca­duti in prescrizione al momento della decisione della corte canto­nale, nel 2006. La magistratura glaronese do­vrà tuttavia nuovamente affron­tare la questione in seguito alla denuncia della vedova di un ex operaio della Eternit, che sareb­be stato esposto all'amianto dopo il suo divieto nel 1995.
È inoltre tuttora in corso in Ita­lia il procedimento avviato con­tro Stephan Schmidheiny in re­lazione ai quattro stabilimenti Eternit della Penisola.
La Eternit ha espresso ieri sod­disfazione per la decisione del­l'Alta corte. L'azienda rileva tut­tavia che, a causa del periodo di latenza pluridecennale, « in futu­ro non sono purtroppo da esclu­dere nuovi casi di decesso o ma­lattia provocati dall'amianto ».




Codice civile svizzero (RS 210)

Art. 297

II. Genitori coniugati

1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.

2 In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.

3 Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.

Art. 298

III. Genitori non coniugati

1. In genere

1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.

2 Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell'autorità parentale, l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

Art. 298a

2. Autorità parentale in comune

1 A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.

2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza sulle tutele modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.

Art. 133

F. Figli

I. Diritti e doveri dei genitori

1 Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

2 Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.

3 A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.

Art. 134

II. Modificazione delle circostanze

1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.

2 Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

3 Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.

4 Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.

Art. 144

J. Figli

I. Audizione

1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.

2 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Art. 145

II. Accertamento dei fatti

1 Il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove secondo libero convincimento.

2 Se necessario fa capo a periti e si informa presso l'autorità tutoria o presso un servizio di assistenza della gioventù.

Art. 146

III. Rappresentanza del figlio

1. Requisiti

1 Per motivi gravi, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.

2 Esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei seguenti casi:

1.

i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;

2.

l'autorità tutoria lo richiede;

3.

l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale o circa le relazioni personali oppure danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.

3 La curatela va ordinata su richiesta del figlio capace di discernimento.

Art. 274

2. Limiti

1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.

2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

3 Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.

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