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Da: La regione, 9.7.08, pag 17

<>Gli effetti di una notifica ‘paravento'
Prosciolto l'affittacamere del Calypso 2 di Ponte Cremenaga: non toccava a lui controllare le ragazze


Prosciolto. È stata questa la senten­za pronunciata ieri dal giudice Da­miano Stefani della Pretura penale al termine del processo a carico del ge­store responsabile del Calypso 2 di Ponte Cremenaga. Il sostituto procu­ratore pubblico Chiara Borelli lo ha accusato di infrazione alla Legge fe­derale sulla dimora e il domicilio de­gli stranieri, ma il Giudice ha ritenu­to che gli elementi a suo carico non fossero sufficienti.
Gerente di fatto ma non legalmen­te, il 31enne cittadino italiano è im­piegato a metà tempo quale barista dell'esercizio pubblico e per l'altra metà quale affittacamere. Sapeva che la dozzina di ragazze provenienti in prevalenza dall'Est esercitavano la professione più vecchia del mondo, ma - secondo la legge - non è suo compito verificare se il loro soggior­no è illegale, e quindi abusiva la loro attività lucrativa. Da un controllo di polizia è infatti risultato che, su dodi­ci, tre di loro non erano in regola. Ma, ha ritenuto il Giudice, l'affittacamere non ha per questo favorito il loro sog­giorno illegale. Lo avrebbe fatto se non avesse annunciato la loro presen­za quali turiste, ma tale formalità l'ha assolta. Dopo, non tocca a lui indaga­re. Lo fa la Polizia, che lo scorso no­vembre ha compiuto un blitz antipro­stituzione nel noto locale a 150 metri dalla dogana italiana. Come detto, una dozzina di ragazze alloggiavano sopra il locale a luci rosse per 150 franchi al giorno e tre non erano in regola.
Una vecchia questione, quella se al­loggiare prostitute sia, o meno, un de­litto. Sì se esiste un rapporto d'impie­go, no se ci si limita ad affittare le ca­mere e le ragazze non sono tenute a frequentare il locale. L'immobile in questione è di proprietà di una don­na, già accusata e assolta nel maggio del 2004 con la stessa imputazione. Al­lora era la titolare anche del Calypso 1 a Melano. Allora, il suo processo fu la conseguenza di due retate di Poli­zia, nel 2001 e nel 2003.
Importante la distinzione proposta dall'accusa, che ha differenziato tra il dovere di notifica alberghiera ( An­meldungspflicht, con il quale si an­nuncia la presenza di un turista alla polizia locale) e quello di notifica di uno straniero alla competente polizia ( Meldungspflicht). Nel caso dei postri­boli, secondo la sost. pp Chiara Borel­li, il primo dovere è un puro « para­vento » : tutela il gerente, mentre il se­condo punisce la straniera. In realtà, ha aggiunto Borelli, anche se non esi­ste un rapporto d'impiego, affittando a una ragazza straniera una camera sopra un locale a luci rosse le si forni­sce l'attrezzo di lavoro.
Una lacuna nella legge, quindi. Che altri Cantoni hanno già colmato e alla quale la nuova legge federale, più se­vera, dovrebbe ovviare. Nel frattem­po la sostituta pp ha annunciato che insisterà sulla sua posizione nell'atte­sa di una decisione della Corte di Cas­sazione dei ricorsi penali per un'ana­loga vicenda.
Il difensore, Marco Garbani, ha chiesto il proscioglimento, dopo aver dapprima rivendicato l'audizione del­le tre «sedicenti prostitute» la cui atti­vità abusiva è valsa l'accusa all'affit­tacamere. Ma il Pretore non gli ha ri­conosciuto il diritto al contradditto­rio, allineandosi alla posizione del­l'accusa.
Dopo la sentenza del Tribunale am­ministrativo cantonale, confermata dalla sentenza del tribunale federale del marzo 2004, il Calypso 2 è rimasto chiuso per alcuni mesi. Ma già allora la titolare annunciò che intendeva riaprire. Ciò che ha prontamente fat­to dopo il suo proscioglimento. SPEL




TI- PRESS
Il giudice Damiano Stefani

Da: La regione, 9.7.08, pag 13

<>'Una grave violazione del principio di celerità'
In 179 pagine le motivazioni della sentenza per il ‘caso Tobler' a BancaStato

Vi è stata una grave violazione del principio di celerità, nell'ambito del procedimenti penali a carico di Ita­lo Frignani ed Emilio Pedrotta ( ex funzionario di BancaStato), indagati per 7 anni, processati e infine con­dannati dalle Criminali di Locarno per aver malversato ( essenzialmente il primo, come ex tutore) sui conti del giovane multimilionario Hans­ruedi Tobler. Lo ha ribadito il giu­dice
Mauro Ermani
nelle motiva­zioni della sua sentenza di colpevo­lezza emessa il 5 giugno scorso. Se­condo quanto riportato ieri da " Tici­no News", Ermani ha inviato alle parti un documento esplicativo di 179 pagine. L'elemento principale che ne emerge è proprio la violazio­ne del " sacro" principio di celerità che è dovuto a tutte le parti in causa. Una violazione che ha spinto la Cor­te a richiamare l'intero Ministero pubblico alle sue responsabilità; casi del genere, ha sentenziato Er­mani, devono giungere in aula al massimo in tre anni. Di più: dal 2004 al 2007 l'operato degli inquirenti è stato insufficiente.
Il giudice torna anche sulla coa­zione esercitata dal giovane Tobler in occasione del famoso incontro in BancaStato ( 9 luglio 2001) durante il quale venne deciso di gratificare Frignani con una buonuscita da ol­tre 1 milione di franchi affinché re­stituisse gli oltre 25 milioni di fran­chi appena sottratti a Tobler con la complice passività dell'istituto. Il tutto per evitare che emergesse l'in­gente patrimonio in nero detenuto anche in BancaStato dall'ereditiero. Sulla posizione dell'ex direttore Fa­bio Pedrazzini il giudice Ermani ricorda che è stato già indagato e prosciolto dall'accusa di estorsione ( circostanza per altro negata dall'av­vocato difensore di Tobler, Brenno Canevascini, secondo il quale per­tanto quella dell'estorsione è una porta penalmente ancora aperta per Pedrazzini). Ermani ribadisce co­munque l'esistenza del reato di coa­zione. Reato che però è prescritto; e anche se si applicasse la nuova leg­ge, si prescriverebbe oggi, 9 luglio 2008. Il giudice non è poi tenero con il predecessore di Pedrazzini, Bru­no Bianconi: secondo la corte avrebbe dovuto rispondere di falsità in documenti per aver nascosto l'esi­stenza dei fondi neri alla Commis­sione tutoria all'epoca in cui il gio­vane era minorenne. Secondo " Tici­no News", Broggini, lette le motiva­zioni della sentenza, ha confermato la sua decisione di ricorrere contro la condanna di Frignani.




Il giudice Mauro Ermani

Da: La regione, 10.07.2008, pag 4

<>Due giudici straordinari al Tribunale


La prima Camera civile del Tribunale d'Appello (TdA) va po­tenziata con due giudici supplen­ti straordinari. È quanto chiede il Consiglio di Stato al Gran Con­siglio dopo aver preso atto dell'al­to numero di incarti pendenti (240) e del rapporto del 30 maggio 2008 del Consiglio della magistra­tura (CdM). La nuova presidente del TdA, Emanuela Epiney-Co­lombo, alla recente inaugurazio­ne dell'Anno giudiziario aveva evidenziato la situazione proble­matica. Dal canto suo il CdM ha suggerito di designare due giudi­ci supplenti straordinari, per un periodo di tempo limitato, da af­fiancare ai giudici ordinari. Il go­verno ha fatto propria questa proposta e ha licenziato il mes­saggio concernente l'introduzio­ne, nella legge sull'organizzazio­ne giudiziaria, di una norma vol­ta a consentire, per il periodo massimo di due anni, la nomina di due giudici supplenti straordi­nari: dovranno essere designati tra gli ex giudici del TdA così da garantire che alla funzione acce­dano persone di provata espe­rienza e capacità.

Da: La regione, 5.7.08, pag 30

Quaranta anni fa, quando ero ragazzo, mi recavo in un posto sicuro vicino alla casa pa­terna. Posavo dei bersagli e ogni tanto mi di­vertivo a sparare anche con cartucce di grosso calibro. Se qualcuno sentiva il rumore, si av­vicinava di corsa perché sapeva che poteva di­vertirsi.
Oggi se un signore spara un colpo con una innocua scacciacani la polizia interviene su­bito in forze e un magistrato ti può immedia­tamente incriminare.
Un fatto simile è successo dalle nostre parti. Allo stesso tempo però il tribunale federale ha scarcerato con le scuse un pedofilo recidivo per un semplice vizio di forma.
Qualcuno mi può dare delle spiegazioni semplici?
PATRICIO CALDERARI, MENDRISIO

Da: Il CdT, 8.7.08, pag 38

LETTERE AL CORRIERE
Il gallo che viola la legge

In un Comune un gallo canta e disturba i vicini. Si affidano alla Legge e il Municipio ordina l'allontanamento del gallo entro 10 giorni. Il Consiglio di Stato annulla tale decisione ritenendola sproporzionata (ed ha ragione perché bisogna tener conto che assieme al gallo vivono delle galline che sarebbero andate sicuramente in crisi senza l' unico maschio del pollaio!) I vicini si appellano al Tribunale Cantonale Amministrativo il quale sentenzia che il volatile deve essere, cito «...rinchiuso in una cella del pollaio, oscura e che non lasci trapelare la luce, insonorizzata con lana di vetro spessa almeno 8 cm, e ciò dalle 22.00 alle 07.00» . Una decisione fuori da ogni logica e buon senso, in contrasto poi con la Legge Federale sulla protezione degli animali. Tutto questo per punire un gallo che canta, in un mondo dove i galli e altri animali hanno sempre fatto sentire la loro voce per darci un segno che la Terra è ancora un posto meraviglioso in cui vivere. Vorrei che i tribunali fossero altrettanto severi con gli essere umani che minano la nostra salute e sicurezza. Un povero gallo deve stare richiuso perché canta: gli spacciatori, i violenti i vandali, i pedofili, gli stupratori, possono beneficiare di tutte le attenuanti, ottenere la condizionale, la riduzione della pena, l'assoluzione (come sentenziato dal Tribunale Federale per un pedofilo, solo perché la polizia non ha agito «correttamente» per incastrarlo: è più importante la correttezza o fermare con ogni mezzo chi mette in pericolo l' incolumità di altri bambini?). Possono andarsene in giro a delinquere di nuovo, tanto rinchiuderli non serve a nulla. Così lasciamo liberi i delinquenti che non fanno rumore e non disturbano il nostro sonno e ce la prendiamo con i galli che sono dannosi al quieto vivere.
Claudio Rossi, Gordola

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